Cos’è il Consiglio Pastorale Parrocchiale o CPP
È un istituto previsto dal Codice di diritto canonico (CIC) ed è l’organo consultivo delle scelte pastorali da compiere nella Parrocchia. Costituisce lo strumento della decisione comune pastorale, essendo costituito dai religiosi e dai rappresentanti laici della comunità parrocchiale. Si affianca al Parroco per studiare, proporre ed armonizzare le diverse attività pastorali e promuovere una più piena partecipazione di tutti all’evangelizzazione, alla vita liturgica, al servizio di carità dei
fratelli.
Il CPP non ha senso in sé, ma esiste e funziona solo come espressione della comunità, perciò dovrà mantenere e sviluppare il suo rapporto con la comunità e i vari gruppi che ne fanno parte, e rendere pubblici i suoi lavori e le sue decisioni.
Come è composto
Il CCP è composto dal parroco, a cui spetta il ministero della Presidenza, dai presbiteri della parrocchia, dai rappresentanti delle comunità religiose presenti in parrocchia e da laici che rappresentino le diverse realtà della parrocchia.
I membri laici
Sono in numero proporzionale a quello dei parrocchiani – per la nostra parrocchia sono 23 – così distribuiti: due terzi eletti dalla Comunità; un terzo nominati dal Parroco, per rendere il Consiglio Pastorale più rappresentativo dell’immagine complessiva della parrocchia, avendo cura che i vari gruppi parrocchiali (liturgia, carità, missionarietà, catechesi dell’iniziazione cristiana e post iniziazione, oratorio, famiglia, scout, giovani, comunicazione) siano tutti rappresentati nel Consiglio.
Chi sono gli elettoriElettori sono tutti coloro che, battezzati, abbiano compiuto i 18 anni e siano canonicamente domiciliati nelle parrocchie costituenti la comunità pastorale o stabilmente operanti in esse.
Chi si può candidare
Possono essere membri dei consiglio parrocchiale coloro che, avendo completato
l’iniziazione cristiana, abbiano compiuto 18 anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia oppure risultino operanti stabilmente in essa.
Altri requisiti dei consiglieri:
- i singoli consiglieri pastorali possono essere eletti o designati per non più di due
mandati consecutivi; - i consiglieri pastorali hanno a cuore il bene dell’intera comunità;
Gli incontri e gli argomenti
Il CPP si riunisce circa 7 o 8 volte da settembre a giugno, secondo un calendario definito all’inizio dell’anno. I verbali incontri delle sedute sono resi pubblici.
Cosa fa
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si affianca al Parroco per studiare, proporre ed armonizzare le diverse attività pastorali e promuovere una più piena partecipazione di tutti all’evangelizzazione, alla vita liturgica, al servizio di carità dei fratelli. In particolare:
- gli è affidata la cura che la comunità viva del rapporto con il Signore: che sia una comunità che nasce dall’Eucaristia, che ascolta la Parola e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione che senza il Signore non possiamo fare nulla.
- gli è affidata la cura che la comunità sia il contesto in cui ciascuno riconosce che la sua vita è una grazia, una vocazione, una missione. In particolare che l’Oratorio e la pastorale giovanile siano scuola di preghiera e percorso vocazionale accompagnati con sapienza e autorevolezza da adulti che si pensano come Comunità educante.
- gli è affidata la cura che la comunità sia presente, nel contesto in cui vive (circoscrizione, associazioni, ecc.), come il sale della terra, con la creatività, la carità, la cultura, le feste e il buon vicinato.
Cos’è il Consiglio per gli affari economici o CAE
Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici è l’organismo ecclesiale di partecipazione dei fedeli nella gestione economica della parrocchia. Ha funzione consultiva, non deliberativa; in esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione economico-amministrativa della parrocchia. I Consiglieri del CAE sono nominati dal Parroco dopo avere avuto il parere favorevole del Consiglio Pastorale Parrocchiale; durano in carica per quinquennio.
Ha i seguenti fini:
a - coadiuvare il Parroco nel predisporre ogni anno, secondo le indicazioni date dall’Autorità competente, il bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività, nonché individuando i relativi mezzi di copertura, in riferimento alla gestione generale della Parrocchia;
b - procedere alle variazioni di bilancio che si rivelino opportune durante l’esercizio;
c - approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo. Tale rendiconto, che deve essere presentato ogni anno all’Ordinario Diocesano (cf. can. 1287), può essere corredato da rilievi del CAE;
d - verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l’applicazione della convenzione prevista dal can. 520, comma secondo, per le Parrocchie affidate ai Religiosi;
e - esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione. Tenuto conto che, a norma del diritto, per tali atti occorre l’autorizzazione dell’Ordinario Diocesano, detto parere motivato deve essere allegato alla domanda di autorizzazione;
f - curare l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia Diocesana (can. 1284 § 2 n. 9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali;
g - provvedere alle “informazioni per la comunità parrocchiale”.